In base alle nuove disposizioni che il DL n. 193/2016 ha introdotto a decorrere dal 2017 sono stati introdotti nuovi obblighi a carico dei contribuenti “soggetti IVA” (mensili / trimestrali), riguardanti la trasmissione di dati entro termini stabiliti per evitare d’ incorrere in sanzioni. I dati da trasmettere riguardano: liquidazioni IVA trimestrali e lo spesometro trimestrale.
DATI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI
In base alle nuove disposizioni tutti i soggetti passivi IVA (trimestrali e mensili) devono trasmettere, entro i termini elencati nelle seguenti tabelle, una comunicazione contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nell’ultimo trimestre.
SOGGETTI CON LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI | |
Periodo | Termine per l'invio |
1° trimestre | 31 maggio |
2° trimestre | 16 settembre |
3° trimestre | 30 novembre |
4° trimestre | 28/29 febbraio (anno successivo) |
SOGGETTI CON LIQUIDAZIONE MENSILE | |
Periodo | Termine per l'invio |
Gennaio | 31 maggio |
Febbraio | |
Marzo | |
Aprile | 16 settembre |
Maggio | |
Giugno | |
Luglio | 30 novembre |
Agosto | |
Settembre | |
Ottobre | 28/29 febbraio (anno successivo) |
Novembre | |
Dicembre |
Restando, in ogni caso, fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate, la comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, tra cui gli imprenditori agricoli che hanno conseguito nell’anno precedente un volume d’affari, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti agricoli, inferiore a 7.000 euro.
In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, come nel caso degli imprenditori agricoli titolari anche di attività agrituristica o di attività connesse, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
PRESENTAZIONE SPESOMETRO TRIMESTRALE
La stessa norma ha inoltre introdotto, a decorrere dal 2017, l’invio trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle relative agli acquisti ricevute e registrate, delle bollette doganali e delle note di variazione.
In particolare, a seguito della nuova disposizione i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.
Per l'anno 2017, anno di prima applicazione della disposizione, col decreto legge 244/2016 “mille proroghe” convertito con Legge n. 19 il 27 febbraio 2017, è stato stabilito che le comunicazioni possono essere effettuate semestralmente con le seguenti scadenze
TUTTI I SOGGETTI IVA | |
Periodo | Termine per l'invio |
1° semestre | 16 settembre 2017 |
2° semestre | 28 febbraio 2018 |
Dal 2018 le scadenze degli invii saranno le seguenti:
TUTTI I SOGGETTI IVA | |
Periodo | Termine per l'invio |
1° trimestre | 31 maggio |
2° trimestre | 16 settembre |
3° trimestre | 30 novembre |
4° trimestre | 28/29 febbraio (anno successivo) |
È prevista l’esclusione dall’adempimento per i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA di cui al c. 6 dell’art. 34 del DPR 633/’72, che conducono terreni aziendali ubicati prevalentemente in territori montani come definiti dall'art. 9 del DPR n. 601 del 1973.
Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati
ESITI DEI CONTROLLI SUI DATI TRASMESSI
La stessa disposizione stabilisce che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli esiti derivanti dall'esame dei dati trasmessi relativi alle fatture (controllo incrociato con le corrispondenti fatture registrate dai rispettivi clienti e fornitori), la coerenza tra i dati delle fatture e le corrispondenti liquidazioni calcolate e comunicate e la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione.
Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito. A seguito della comunicazione il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari, segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.