Ecco le modifiche presenti nel nuovo regolamento di attuazione dell'agriturismo
1. Cambiano i limiti dell'esercizio dell’attività agrituristica, ovvero:
-massimo di 38 posti letto (in camere o unità abitative);
-massimo di 14 piazzole per l’ospitalità agrituristica in spazi aperti;
-possibilità di ospitalità congiunta (posti letto/piazzole) che non ecceda comunque il numero complessivo di 58 ospiti.
-65 coperti a pasto, con possibilità di compensare il numero di coperti tra i due pasti della giornata-possibilità di compensare nell’arco di un anno il numero complessivo dei pasti/anno
- 150 degustazioni al giorno
2. Sono state definite le caratteristiche di ruralità che devono comunque contraddistinguere i fabbricati fuori dal fondo agricolo e destinati all’attività agrituristica;
3. Le zone a Prevalente Interessa Agrituristico sono state estese a tutto il territorio regionale
4. Cambiano le percentuali relative all’impiego di prodotti per la somministrazione, ovvero:
a. minimo 40% propria produzione
b. minimo 30% prodotti provenienti da aziende agricole o imprese ittiche professionali del territorio regionale
5. Vengono introdotte le reti di imprese e l’agriturismo diffuso (dotato di un centro di ricevimento attraverso il quale in modo unitario vengono forniti servizi di commercializzazione dell’offerta, prenotazione, accoglienza e punto informativo.
6. Viene prevista l'attività di agricampeggio, attraverso la quale tende, caravan, autocaravan ed altre strutture removibili possono essere messi a disposizione ai fini dell'ospitalità.
7. Fattorie didattiche e Offerta formativa delle Fattorie didattiche), previste disposizioni sulle attività formative relative alle fattorie didattiche.
8. É stata introdotta la possibilità di svolgere l'enoturismo e l'oleoturismo unitamente alle attività agrituristiche. Definita anche apposita tipologia di targa.
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